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Supplenze e nomine in ruolo i controlli vanno effettuati di norma entro 3 giorni 

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Supplenze e nomine in ruolo i controlli vanno effettuati di norma entro 3 giorni 

L’ambito territoriale di Bari ha pubblicato la nota n. 33488 del 6 settembre 2024, destinata ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche. In essa vengono fornite indicazioni operative riguardo alla contrattualizzazione dei docenti, sia a tempo indeterminato che determinato. 

Qui la nota.

Per quanto riguarda i controlli che le segreterie devono effettuare, questi dovranno essere eseguiti in modo tempestivo, generalmente entro 3 giorni, subito dopo la firma del contratto. Il controllo deve riguardare tutti i docenti neo immessi in ruolo, sia con procedura concorsuale che dalle graduatorie ad esaurimento, nonché tutti i docenti destinatari dei contratti a tempo determinato.

È necessario verificare il possesso della riserva di posto ai sensi della L. 68/99, nel caso in cui questa abbia portato all’individuazione dei destinatari della nomina. Tale informazione può essere ottenuta consultando lo stato matricolare dell’interessato.

Per i destinatari di contratto a tempo determinato l’art. 7 comma 5 del D.M. n. 640/2017 stabilisce che, al momento del primo contratto di lavoro stipulato in base a questo decreto, i controlli devono essere effettuati tempestivamente dal dirigente scolastico che assegna la supplenza temporanea, utilizzando la graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia della stessa scuola. Questi controlli devono riguardare tutte le situazioni dichiarate dall’aspirante in tutte le graduatorie in cui è incluso.

Se le verifiche sono richieste da altre scuole coinvolte, il dirigente scolastico che gestisce la domanda procederà con i controlli.

In particolare, il Dirigente Scolastico verificherà che:

– gli aspiranti individuati dalla I fascia GPS siano in possesso di un titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno, conforme alle normative vigenti;
– gli aspiranti della II fascia GPS abbiano il titolo di studio e i crediti formativi richiesti per la classe di concorso pertinente, oltre ai titoli previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17.

Si raccomanda particolare attenzione alle graduatorie di II fascia per il sostegno, poiché il requisito per l’accesso è avere maturato almeno tre anni di servizio sul sostegno nel grado specifico: l’assenza di questo requisito comporta l’esclusione dalla graduatoria.

Inoltre, si raccomanda di prestare particolare attenzione alle seguenti criticità:

  • Specializzazione o abilitazione conseguita all’estero: Si sottolinea l’importanza di verificare, al momento della stipula del terminato, se i docenti in possesso di titolo di specializzazione o abilitazione conseguito all’estero abbiano selezionato la sezione A.2 della tabella A/7, dichiarando di aver ottenuto il titolo attraverso una prova di accesso selettiva. In tal caso, ilcontratto di nomina a tempo decandidato dovrà presentare adeguata documentazione che attesti la partecipazione a tale prova. In assenza di questa, l’istituzione scolastica dovrà prontamente rettificare il punteggio, decurtando i 12 punti attribuiti al candidato.
  • Clil, Master di I e II livello, Certificazioni linguistiche rilasciate da enti non autorizzati: Si invita a valutare attentamente i titoli presentati dai candidati e a decurtare immediatamente i punti attribuiti per titoli ottenuti presso enti non autorizzati. È altresì fondamentale verificare che le certificazioni linguistiche dichiarate dai candidati siano state rilasciate da enti certificatori accreditati dal MIM.

Si ricorda che, in seguito ai controlli effettuati, nel caso in cui manchino i requisiti per la sottoscrizione del contratto, le SS.LL. dovranno adottare le misure conseguenti (come la risoluzione del contratto e il riconoscimento del servizio prestato di fatto, ma non di diritto, ecc.). Si richiama l’attenzione sull’art. 75 del Testo Unico, che stabilisce che “qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante perde i benefici eventualmente derivanti dal provvedimento adottato sulla base della dichiarazione falsa”. Inoltre, si sottolinea l’art. 76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, secondo cui chi rilascia dichiarazioni mendaci, con vizi documentabili e inequivocabili, è soggetto a responsabilità penale per falso.

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