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Anno di formazione e periodo di prova: qual è il numero massimo di rinvii consentiti?

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Anno di formazione e periodo di prova: qual è il numero massimo di rinvii consentiti?

Il personale docente neoimmesso in ruolo è obbligato a completare il periodo di formazione e prova. Vediamo in quali circostanze questo anno di formazione e prova può essere rinviato. È importante distinguere chiaramente tra due situazioni differenti:

  1. Mancato superamento del test finale o valutazione negativa del percorso di formazione e del periodo annuale di prova. In questo caso, il docente è tenuto a ripetere il percorso di formazione e prova, ma non sarà possibile rinnovarlo ulteriormente. Se dovesse verificarsi una seconda valutazione negativa, il contratto verrà risolto.

  2. Rinvio dell’anno di formazione e prova per motivi legittimi. In questo caso, non ci sono limiti temporali per rinviare l’anno di formazione e prova, qualora, per motivi validi, non vengano raggiunti i requisiti richiesti.

Mancato Superamento dell’Anno di Prova

La normativa di riferimento è contenuta nel DM 226 del 16 agosto 2022.

Nel caso in cui il docente non superi il test finale o ottenga una valutazione negativa del percorso di formazione e del periodo di prova annuale, il dirigente scolastico emette un provvedimento motivato che dispone la ripetizione del periodo di formazione e prova. Il provvedimento deve specificare le criticità emerse durante il percorso e indicare le modalità di supporto formativo e le modalità di verifica per garantire il raggiungimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

Il provvedimento di ripetizione deve essere adottato e comunicato al docente entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. Il mancato completamento della procedura entro il termine stabilito o eventuali errori nell’esecuzione possono comportare responsabilità da parte del dirigente scolastico.

Durante il secondo percorso di formazione e periodo di prova, è obbligatoria una verifica affidata a un dirigente tecnico, il cui scopo è raccogliere elementi utili per valutare l’idoneità del docente. La relazione redatta dal dirigente tecnico sarà parte della documentazione esaminata dal Comitato in seconda istanza, al termine del secondo periodo di prova. Durante questo periodo, verrà nuovamente verificato come le competenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente si traducano in pratiche didattiche.

La valutazione finale potrà determinare:

  • Il riconoscimento della piena adeguatezza delle competenze professionali, con conseguente conferma in ruolo;
  • Il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali, con la non conferma in ruolo, come previsto dalla normativa vigente.

Qualora emergano gravi lacune di natura culturale, pedagogica, metodologica-didattica o relazionale, il dirigente scolastico dovrà richiedere immediatamente una visita ispettiva.

Docenti Assunti da GPS I Fascia
Si ricorda che i docenti assunti nell’anno scolastico 2024/2025 tramite GPS I fascia dovranno svolgere, oltre al normale anno di formazione e prova, anche una lezione simulata davanti al Comitato di valutazione. Questo Comitato esprimerà un giudizio di idoneità o non idoneità nei confronti degli aspiranti. Il Comitato è composto da membri interni alla scuola e da un componente esterno, scelto dal dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale tra dirigenti scolastici, amministrativi e tecnici.

Un giudizio negativo sulla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura e preclude la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tal caso, il servizio prestato verrà considerato come incarico a tempo determinato.

Rinvio dell’Anno di Prova per Legittimi Motivi
Il superamento del percorso di formazione e dell’anno di prova in servizio dipende dal completamento di almeno 180 giorni di servizio effettivo durante l’anno scolastico, di cui almeno 120 giorni dedicati alle attività didattiche. Inoltre, il docente deve partecipare alle attività formative previste, tra cui i laboratori di formazione.

L’articolo 438, comma 5, del Testo Unico 297/1994, ancora in vigore, stabilisce che:

Se nell’anno scolastico non sono stati prestati 180 giorni di servizio effettivo, la prova sarà prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.

Pertanto, nei casi in cui il docente non raggiunga i requisiti di servizio (180 giorni, di cui almeno 120 di attività didattiche), il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato il mancato raggiungimento di tali requisiti, disporrà il rinvio dell’anno di formazione e prova. Ciò potrà avvenire per cause previste dalla normativa vigente e dal CCNL (ad esempio: congedo di maternità, paternità, malattia, aspettativa, ecc.).

Le ore di formazione devono essere ripetute nell’anno scolastico successivo, in quanto non possono essere separate dalle attività svolte in servizio. In ogni caso, la ripetizione del periodo implica la partecipazione alle relative attività formative, che sono considerate parte integrante del servizio nell’anno di prova. Il DM 226/2022, all’art. 2, comma 3, chiarisce ulteriormente che:

Il percorso di formazione e il periodo di prova possono essere rinviati nel caso di fruizione di un assegno di ricerca o di frequenza a un dottorato di ricerca, fino al primo anno scolastico utile dopo la conclusione dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, l’anno di formazione e prova può essere rinviato anche in caso di:

  • Fruizione di assegno di ricerca (e della relativa aspettativa);
  • Frequenza di dottorato di ricerca (e del relativo congedo straordinario).

Il rinvio si estenderà per tutta la durata del congedo o aspettativa, fino al primo anno scolastico disponibile dopo la fine dell’impegno.

Personale che Non Ha Ottenuto la Conferma
Il personale che non ottiene la conferma in ruolo:

  • Non può presentare domanda di ricostruzione di carriera (e quindi non può ottenere i relativi scatti stipendiali);
  • Non può presentare domanda di mobilità per un’altra classe di concorso, grado o ordine;
  • Non può presentare domanda di assegnazione provvisoria per altro grado;
  • Non può usufruire di alcuni istituti (ad esempio, il c.d. anno sabbatico).
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