Certificazione Unica 2025 per Docenti e ATA: Aggiornamenti.
18 Febbraio 2025 2025-02-18 15:39Certificazione Unica 2025 per Docenti e ATA: Aggiornamenti.

Certificazione Unica 2025 per Docenti e ATA: Aggiornamenti.
Con il recente Messaggio, NoiPA ha comunicato le principali novità e i criteri per l’elaborazione e il rilascio della Certificazione Unica 2025 relativa ai redditi percepiti nel 2024. I modelli CU saranno resi disponibili entro il 16 marzo 2025 e potranno essere consultati attraverso il portale NoiPA. Gli amministrati potranno accedervi tramite la funzione “Archivio documenti”, mentre gli Uffici Responsabili potranno utilizzarne le funzioni di ristampa “Elaborazione CU online” e “Ultimo CU elaborato” nell’applicativo “Gestione stipendi”.
La Certificazione Unica sarà emessa per tutti i beneficiari di:
- Redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- Redditi da lavoro autonomo;
- Somme corrisposte a seguito di pignoramenti verso terzi;
- Somme liquidate agli eredi di un amministrato deceduto.
Novità per la Certificazione Unica 2025
Per l’anno d’imposta 2024, sono previsti alcuni aggiornamenti significativi:
- Adeguamento della detrazione per i redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro (Art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216).
- Modifica dei criteri per il trattamento integrativo in base alla soglia di incapienza (Art. 1, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216).
- Ricalcolo della detrazione per oneri al 19% (Art. 2, comma 1, del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216).
- Gestione dell’indennità di tredicesima mensilità (Art. 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113), anche conosciuta come il “Bonus Natale”.
Conguagli
I conguagli verranno applicati completamente a partire dalla mensilità di febbraio, fino a quando il cedolino raggiunga la capienza necessaria. Se il debito risulta superiore, il recupero verrà effettuato nelle mensilità successive.
Il calcolo dei conguagli non si applica automaticamente ai dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro il 1° febbraio dell’anno in corso. Inoltre, non sono soggetti ai conguagli coloro che non percepiscono compensi fissi e continuativi, come ad esempio i docenti con contratto di supplenza breve e saltuaria. Per questi ultimi, non sarà possibile applicare i conguagli né le addizionali Irpef dovute a saldo per l’anno precedente o in acconto per l’anno corrente.
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