Aspettativa per intraprendere un altro lavoro: di seguito i criteri e le modalità di utilizzo.
22 Ottobre 2024 2024-10-22 18:35Aspettativa per intraprendere un altro lavoro: di seguito i criteri e le modalità di utilizzo.
Aspettativa per intraprendere un altro lavoro: di seguito i criteri e le modalità di utilizzo.
Il personale scolastico ha la possibilità di intraprendere altre attività lavorative sospendendo temporaneamente il ruolo di docente. Quali sono le condizioni?
Tra le motivazioni per la sospensione del rapporto di lavoro, l’articolo 18 del CCNL del 29 novembre 2007, relativo al personale del comparto Scuola, contempla anche l’aspettativa per intraprendere un’altra attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
La normativa contrattuale stabilisce quanto segue:
comma 3: “Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.”
Il periodo di aspettativa viene concesso per un anno scolastico intero. Pertanto, anche se richiesta per un tempo più breve, avrà effetto fino alla conclusione dell’anno scolastico (dal 1 settembre al 31 agosto).
Una volta utilizzata, anche se per un periodo inferiore a un anno scolastico, non sarà possibile prorogarla.
Il docente che richiede l’aspettativa ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del CCNL Scuola deve essere consapevole che, al termine del periodo stabilito, dovrà prendere una decisione: tornare a scuola o abbandonare definitivamente l’insegnamento per dedicarsi alla nuova attività.
Per quanto riguarda altre forme di aspettativa, come quelle per motivi familiari, personali, di studio o per un anno sabbatico, a differenza di quanto appena descritto, non si applicano le disposizioni sulle incompatibilità previste dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il dipendente in aspettativa è soggetto al regime di incompatibilità che riguarda tutti i pubblici dipendenti, come stabilito dall’articolo 60 del T.U. n. 3/1957, dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e, per quanto riguarda i docenti, dall’articolo 508 del D.Lgs. 297/1994.
Durante il periodo di aspettativa, i diritti e i doveri del lavoratore sono sospesi, riguardando sia l’obbligo di prestazione lavorativa da parte del dipendente sia il pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro.
Il contratto di lavoro, pur essendo sospeso, rimane comunque valido. Pertanto, ad esempio, il dipendente durante l’aspettativa è soggetto alle specifiche disposizioni legislative, di natura imperativa, relative a incompatibilità e cumulo di impieghi.
L’articolo 508 citato stabilisce che non è possibile esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né assumere o mantenere impieghi presso privati o accettare cariche in società a scopo di lucro. L’unica eccezione riguarda le cariche in società o enti la cui nomina è riservata allo Stato, previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.
In alternativa, è possibile ricevere autorizzazione per l’esercizio di libere professioni, a condizione che queste non compromettano il regolare svolgimento delle attività legate alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
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