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Congedo matrimoniale per docenti e ATA: il Dirigente Scolastico verifica la correttezza della richiesta, ma non può rifiutarla.

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Congedo matrimoniale per docenti e ATA: il Dirigente Scolastico verifica la correttezza della richiesta, ma non può rifiutarla.

Congedo matrimoniale per docenti e ATA: un diritto da esercitare secondo il CCNL

Il congedo matrimoniale è un diritto che il dipendente può esercitare in base alle disposizioni previste dal CCNL. Non si tratta di una concessione del dirigente scolastico. Il congedo in occasione del matrimonio è regolato dall’articolo 15 del CCNL 2006-2009, che resta valido per quanto non specificamente modificato dal CCNL 2016-2018 e dal CCNL 2019-2021.

Come stabilito dall’articolo 15, comma 3, del CCNL 2006-2009:

Il dipendente ha diritto a un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi per il matrimonio, con inizio stabilito dallo stesso dipendente, ma da fruire tra una settimana prima e due mesi dopo la data del matrimonio.

Pertanto, è chiaro che si tratta di un diritto potestativo del dipendente, e il dirigente scolastico ha il compito di verificare solo la correttezza formale della richiesta e il rispetto delle condizioni previste dal CCNL.

Dettagli sul congedo:

  • Il congedo è retribuito.
  • Sono previsti 15 giorni di congedo.
  • I 15 giorni devono essere usufruiti consecutivamente.
  • I 15 giorni possono essere utilizzati tra una settimana prima e due mesi dopo il matrimonio.
  • La data di inizio del congedo, all’interno di questi limiti, è scelta dal dipendente.
  • I 15 giorni di congedo non incidono sulle ferie e vengono conteggiati ai fini dell’anzianità di servizio.

Quanto sopra si applica sia al personale docente che ATA.

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