Ferie del personale docente a tempo indeterminato e determinato: regolamenti e calcoli
28 Ottobre 2024 2024-11-06 13:01Ferie del personale docente a tempo indeterminato e determinato: regolamenti e calcoli
Ferie del personale docente a tempo indeterminato e determinato: regolamenti e calcoli
Le ferie sono un diritto per tutto il personale docente e ATA, regolato dagli articoli 13 CCLN 2006-2009 e 35 CCLN 2019-2021.
Docenti con contratto a tempo indeterminato
Per i docenti di ruolo e quelli con supplenze annuali su posti vacanti, le ferie sono regolate dall’art. 13, comma 1, del CCLN:
“Il dipendente a tempo indeterminato ha diritto a un periodo di ferie retribuito per ogni anno di servizio. Durante questo periodo, spetta la normale retribuzione, escluse indennità per lavoro straordinario o aggiuntivo.”
Ripartizione delle ferie:
- 32 giorni per chi ha un’anzianità superiore a 3 anni.
- 30 giorni per chi ha un’anzianità non superiore a 3 anni (inclusi anni con contratto a tempo determinato).
- 4 giorni di riposo aggiuntivi, da utilizzare obbligatoriamente entro il 31 agosto.
Dopo 3 anni di servizio, si possono fruire di 32 giorni di ferie.
Maturazione delle ferie: Le ferie non vengono detratte e continuano a maturare in caso di:
- Assenze retribuite (congedo di maternità, congedo parentale, permessi retribuiti, permessi legge 104, permessi per lutto o matrimonio).
- Assenze parzialmente retribuite (congedo parentale retribuito al 30%, malattia retribuita al 90% o al 50%).
Le ferie subiscono una riduzione se il docente è in:
- Aspettativa non retribuita.
- Congedo biennale per assistenza (legge 104/92).
Docenti con contratto part-time:
- Part-time orizzontale: diritto allo stesso numero di giorni di ferie dei colleghi a tempo pieno.
- Part-time verticale: numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di lavoro.
Periodo per la fruizione delle ferie
Secondo l’articolo 1, comma 54 della legge 22/2012, il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, stabiliti dai calendari scolastici regionali, escluse le giornate dedicate a scrutini ed esami.
Giorni utili per le ferie:
- Dal 1° settembre fino all’inizio delle attività educative.
- Fino a 6 giorni durante l’anno scolastico, secondo l’art. 13, comma 9 del CCNL.
- Durante sospensioni dovute ad elezioni o concorsi.
- Durante le vacanze natalizie e pasquali.
- Tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, escluse giornate di scrutini ed esami.
- Dal 1° luglio al 31 agosto.
Interruzione e rimando delle ferie
Le ferie possono essere interrotte in caso di:
- Malattia superiore ai 3 giorni o ricovero ospedaliero.
Se interrotte per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per il rientro e per il periodo di ferie non goduto.
Rimando delle ferie: Secondo l’articolo 13, comma 10 del CCNL, le ferie possono essere rinviate per esigenze di servizio o motivi personali e di malattia. In tali casi, dovranno essere fruite entro l’anno scolastico successivo.
Monetizzazione delle ferie: Le ferie non possono essere monetizzate, salvo in casi di decesso, malattia, infortunio o risoluzione del contratto per inidoneità fisica permanente.
Docenti con contratto a tempo determinato
Le ferie per il personale a tempo determinato (supplenze brevi o fino al 30 giugno) sono regolate dall’art. 35, comma 2 del CCLN 2019-2021:
“Le ferie del personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Se la durata del contratto non consente la fruizione delle ferie, queste saranno liquidate al termine dell’anno scolastico.”
Le stesse regole si applicano ai docenti a tempo determinato, escluso il caso di monetizzazione delle ferie, che sarà calcolata in base ai giorni spettanti e a quelli effettivamente fruiti.
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