Supplenze 2024: completamento orario, rimane in vigore la norma che consente di essere assegnati a un massimo di 3 scuole in due comuni. Cosa si intende per “criterio della facile raggiungibilità”?
16 Ottobre 2024 2024-10-17 9:26Supplenze 2024: completamento orario, rimane in vigore la norma che consente di essere assegnati a un massimo di 3 scuole in due comuni. Cosa si intende per “criterio della facile raggiungibilità”?
Supplenze 2024: completamento orario, rimane in vigore la norma che consente di essere assegnati a un massimo di 3 scuole in due comuni. Cosa si intende per “criterio della facile raggiungibilità”?
Supplenze 2024: il completamento dell’orario è sempre un processo delicato e complesso nell’assegnazione degli incarichi. Da un lato, ci si deve confrontare con gli orari che, in queste settimane, diventano definitivi nelle scuole, rendendo difficile soddisfare le esigenze dei precari. Dall’altro, ci sono i vincoli ancora previsti dalla normativa, come l’OM n. 88/2024, la circolare n. 115135 del 25 luglio 2024 e le relative note. Si attende un nuovo Regolamento sulle supplenze.
L’art. 13 comma 20 ci dice “Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità”
Quindi, non solo esiste un limite, ma esso è ulteriormente complicato dal “criterio della facile raggiungibilità”, che non è applicabile in modo uniforme, ma deve essere valutato caso per caso.
Ad esempio, un ostacolo può derivare dall’orario definitivo, che non consente di raggiungere l’altra sede in tempo, considerando la rete stradale e i mezzi di trasporto disponibili. Tuttavia, non è più presente il vincolo dei 30 km che in passato influenzava questo aspetto normativo.
Il criterio della “facile raggiungibilità” è stato introdotto dall’OM 97/91, che stabilisce: “La cattedra orario esterna può essere istituita purché venga rispettato il criterio della facile raggiungibilità e sia garantita al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio.”
Anche se nel contesto del completamento orario non si fa riferimento a cattedre esterne, resta fondamentale il principio della “possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio.”
L’unica deroga conosciuta è quella che consente di assegnare la supplenza quando i tre comuni fanno capo a una sola presidenza, garantendo così che l’orario di servizio rimanga comunque “interno.”
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