Università Link Campus – percorsi
20 Febbraio 2024 2024-02-20 12:42Università Link Campus – percorsi
POLO UNIVERSITÀ LINK ECAMPUS
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento per il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado comprende:
- Decreto Legislativo n. 36/2022
- Legge 79 del 29 giugno 2022, che ha modificato il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017
- Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017
- DPCM del 4 agosto 2023
PERCORSI
I percorsi abilitanti sono differenziati in base ai seguenti requisiti di accesso:
- 60 CFU per coloro indicati nell’articolo 2-bis del Decreto Legislativo n. 59 del 2017.
- 36 CFU ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 4, del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, per coloro che partecipano al concorso con il possesso di 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
- 30 CFU per coloro indicati nell’articolo 13, comma 2, del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, secondo le disposizioni dell’articolo 18-bis, comma 3, primo e secondo periodo, dello stesso decreto legislativo.
TITOLO D’ACCESSO
Possono accedere ai percorsi abilitanti Docenti:
- Laureati in possesso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, o titolo equivalente, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di pubblicazione del bando. La coerenza del titolo di accesso alla classe di concorso può essere verificata sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, consultando il D.P.R. 19/2016 e il D.M. 259/2017.
- Iscritti a un corso magistrale o a ciclo unico (purché abbiano già sostenuto esami pari a 180 CFU).
- Possessori di diploma Insegnante Tecnico Pratico – ITP (con le limitazioni temporali indicate nella normativa).
MODALITÀ DI FREQUENZA:
Per accedere alla prova finale è richiesta una presenza minima del 70% alle attività formative per ogni AF, come stabilito dall’art. 7, comma 7 del DPCM del 4 agosto 2023.
Esclusivamente per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi universitari di formazione iniziale possono essere svolti, escludendo le attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche, sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, fino al 50% del totale, come previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ss.mm.ii., in particolare, dell’articolo 18-bis, comma 6-bis.
RICONOSCIMENTO CFU
Possono essere riconosciuti CFU e CFA ottenuti nei corsi di studio universitari o accademici, nonché i 24 CFU o CFA in base a quanto stabilito dall’art. 8 e dall’allegato B del DPCM del 4 agosto 2023 “Linee Guida per il riconoscimento dei crediti”.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
I percorsi di abilitazione all’insegnamento da 30 e 60 CFU possono essere erogati in modalità telematica sincrona per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025.
Per il percorso da 60 CFU, la modalità telematica sincrona non può superare il 50% del totale, escluse le attività di tirocinio e laboratorio.